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La nuova tassazione dei dividendi

A decorrere dal 1' Luglio 1998, a seguito della modifica apportata all'art. 27 del D.p.r. 600/1973, cambia la tassazione dei dividendi la cui distribuzione è stata deliberata dalle società dopo tale data.

E' stata abolita la ritenuta d'acconto del 10% ed è stato introdotto un diverso sistema di ritenute, differenziato a seconda di chi riceve i dividendi.

Per i dividendi derivanti dal possesso, da parte di privati, di partecipazioni non qualificate, le società dovranno operare una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,5% ed i percettori nulla dovranno dichiarare in sede di dichiarazione dei redditi. Gli interessati devono attestare il possesso dei citati requisiti (non essere imprenditori - partecipazioni non qualificate), impegnandosi a comunicare ogni eventuale variazione.

In caso di presentazione di apposita richiesta-opzione da parte del socio, le societa' non dovranno operare alcuna ritenuta ed il dividendo dovra' confluire nella dichiarazione dei redditi del percipiente, con conseguente tassazione in base all'aliquota marginale e con attribuzione del credito d'imposta. Tale facolta' puo' essere consigliabile proprio al fine di godere del meccanismo del credito d'imposta che, in caso di redditi non particolarmente elevati, consente risparmi d'imposta.

Qualora il percettore sia un imprenditore (oppure nel caso non venga prodotta l'attestazione di cui sopra) la società distributrice non dovrà operare alcuna ritenuta ed il dividendo dovrà confluire nella dichiarazione dei redditi del percipiente con conseguente tassazione in base all'aliquota marginale e con attribuzione del credito d'imposta.

In caso di dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate la società distributrice non dovrà operare alcuna ritenuta (indipendentemente dal fatto che il percipiente sia privato o imprenditore) ed il dividendo dovrà sempre essere incluso nella dichiarazione dei redditi con diritto al credito d'imposta.

I dividendi distribuiti ad azionisti non residenti saranno tassati a titolo d'imposta con l'aliquota del 27% salvo il caso delle azioni di risparmio per le quali la ritenuta è ridotta al12,5%. I non residenti assoggettati a ritenuta del 27% hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta stessa, dell'imposta pagata all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente Ufficio fiscale estero.

I dividendi distribuiti da parte di società non residenti saranno tassati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 12,5%, anche sulle partecipazioni qualificate.

Ottobre 1998