L’imp. di registro sulle delibere distribuz. utili
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In questi giorni le società con esercizio coincidente con l’anno solare stanno provvedendo ad approvare i propri bilanci e a deliberare la distribuzione degli eventuali dividendi. Al riguardo, si coglie l’occasione per evidenziare un adempimento di istituzione non certo recente, ma che per anni è passato inosservato fino a quando il Ministero delle Finanze ha espresso la propria interpretazione dell’articolo 4 della Tariffa allegata al DPR n. 131/86. Tale articolo, che come noto dispone quali sono gli atti da assoggettare ad imposta in termine fisso, indica alla lettera d), n. 1, anche "le assegnazioni ai soci ... se aventi per oggetto utili in denaro". Il nocciolo del problema, quindi, è quello di stabilire se l’attribuzione degli utili ai soci mediante delibera rientri fra le suddette assegnazioni, o se rientri nei casi residuali non indicati all’articolo 4 e quindi disciplinati dall’articolo 9 della stessa Tariffa, che non richiede la registrazione. Secondo questa ultima tesi, il concetto di assegnazione di utili dovrebbe afferire alla fase di liquidazione finale della società, qualora residuino utili, o al caso di assegnazione di riserve disponibili. Nella Risoluzione n. 174 del 2000, il Ministero ha propeso per la prima tesi, affermando quindi che, tra le assegnazioni fatte ai soci, sono da ricomprendere anche le distribuzioni di utili di esercizio. Estranee alla registrazione sono quindi le delibere che non approvano la distribuzione dell’utile, e che quindi approvano il bilancio in perdita o destinano l’utile stesso a riserva. E’ da ritenere che lo stesso trattamento riservato alle delibere che distribuiscono gli utili dell’esercizio, sia previsto per quelle che distribuiscano le riserve formate da utili pregressi.
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