Iva agevolata per manutenzione ordinaria e straor.
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In pratica il valore dei beni significativi è soggetto al 10% in misura pari al valore della prestazione al netto del valore del bene significativo. Un esempio aiuterà a capire il concetto.
La circolare ha fatto luce anche su alcuni aspetti che la prima lettura della norma non aveva chiarito. Ad esempio le parti e pezzi staccati di beni significativi. Il Ministero ha chiarito che: "…il limite di applicabilità dell’agevolazione previsto per i beni significativi concerne i beni, indicati nel Decreto Ministeriale, considerati nella loro interezza e non è riferibile alle singole parti o pezzi staccati che li compongono". Le componenti staccate (ad esempio il bruciatore di una caldaia) quando vengono fornite nell’ambito di una prestazione di servizi avente ad oggetto un intervento di recupero agevolato, non assumono rilevanza autonoma ma, al pari degli altri beni diversi da quelli indicati nel decreto ministeriale come beni significativi, confluiscono nel trattamento fiscale previsto per la prestazione" con applicazione dell’IVA nella misura del 10%, aggiungiamo noi. L’altro problema che si pone è quantificare il "quantum" del bene significativo. A questa domanda la circolare risponde al punto 4.2.: il valore dei beni significativi deve essere individuato in base ai principi di carattere generale che disciplinano l’imposta sul valore aggiunto. Quindi fornisce la seguente indicazione:"…deve quindi essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti nell’esercizio della loro autonomia privata". Non sarà quindi raro trovare "accordi" tra le parti che concordano un prezzo "stracciato" del bene significativo, facendo così casualmente ricadere tutta la prestazione nell’ambito dell’agevolazione del 10%. Il consiglio da dare però agli operatori è quello di non calare ingiustificatamente ed improvvisamente i prezzi dei beni significativi solo per l’anno 2000, per evitare contestazioni con il Fisco. Nel caso di fatturazione parziale per acconti ricevuti, il calcolo da effettuare per calcolare l’aliquota del 10% andrà fatto in relazione all’intero corrispettivo dovuto e non soltanto all’importo dell’acconto: il valore del bene significativo andrà riportato nella quota percentuale corrispondente alla parte di corrispettivo pagato in ogni fattura relativa agli acconti, indicando sempre la parte del bene di valore significativo da assoggettare al 10% e quella da assoggettare al 20%. Nell’ambito dell’agevolazione per l’aliquota ridotta non rientrano le prestazioni rese dai professionisti quali Geometri, Ingegneri e Architetti, in quanto le stesse non hanno ad oggetto la materiale realizzazione dell’intervento agevolato, pertanto pur se ad essi collegati le prestazioni rese da tali professionisti nell’ambiti degli interventi agevolati continueranno a scontare l’imposta con l’aliquota ordinaria del 20%. Come ultimo aspetto della fatturazione segnaliamo che l’Amministrazione Finanziaria ha negato il beneficio dell’aliquota ridotta alle prestazioni di servizi rese mediante subappalti. Per quel che riguarda l’applicabilità dell’aliquota agevolata agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui trattasi, ha ribadito che per le opere in questione si debba applicare l’aliquota agevolata del 10% solo nel rapporto che intercorre tra l’esecutore e il consumatore finale della prestazione, con l’applicazione nelle varie fasi intermedie della prestazione delle aliquote normali previste. La circolare ci riserva inoltre una novità per quel che riguarda la fornitura e posa in opera dei beni. "… In considerazione della ratio dell’agevolazione deve ritenersi che l’aliquota ridotta competa anche nell’ipotesi in cui l’intervento di recupero si realizzi mediante cessione con posa in opera di un bene, poiché l’apporto della manodopera assume un particolare rilievo ai fini della qualificazione dell’intervento. L’oggetto della norma agevolativa è infatti costituito dalla realizzazione dell’intervento di recupero, a prescindere dalle modalità utilizzate per raggiungere tale risultato. L’applicazione dell’aliquota agevolata non è preclusa dalla circostanza che la fornitura del bene assuma un valore prevalente rispetto a quello della prestazione." Salvo naturalmente il caso in cui detta fornitura contempli beni di valore significativo di cui al Decreto Ministeriale 29/12/99. Rammentiamo che nel caso di interventi complessi di cui alle lett. c, d ed e della L. 457/78 è in vigore a regime l’articolo 127 terdecies della tabella A parte III allegata al DPR 633/72, per cui la fornitura di beni, escluse le materie prime e semilavorate, fornite per la realizzazione dell’intervento sono soggette all’aliquota del 10% anche se acquistate direttamente dal committente. Il concetto di bene agevolabile in questo caso si ricava dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 1/E del 2.3.94, dove per beni finiti si intendono quelli che anche successivamente al loro impiego nella costruzione o nell’intervento di recupero non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell’immobile. Ad esempio viene riconosciuta l’agevolazione per gli ascensori, gli infissi, i sanitari, mentre viene negata per i mattoni, le piastrelle, i chiodi etc. Dopo aver esaminato quali sono gli interventi agevolabili e le modalità di certificazione degli stessi, vediamo su quali immobili si può applicare la norma agevolativa, in particolare cosa si debba intendere per fabbricati a prevalente destinazione abitativa. Secondo il Ministero delle Finanze devono intendersi tali:
Vanno considerati a prevalente destinazione abitativa i fabbricati aventi più del cinquanta per cento della superficie sopra terra destinata ad uso abitativo privato. Dall’ambito dell’agevolazione vengono esclusi, dalla circolare, gli interventi eseguiti su unità immobiliari aventi diversa destinazione(A/10 o C/1), anche se fanno parte di un fabbricato che complessivamente ha prevalente destinazione abitativa.
Restano esclusi dalla norma agevolativi le scuole, le caserme e gli ospedali. Pertinenze di immobili abitativi. L’agevolazione in questo caso compete anche sull’intervento di recupero eseguito sulla sola pertinenza di unità ad uso abitativo ed anche se la stessa è ubicata in un edificio che non ha prevalente destinazione abitativa, in quanto l’agevolazione compete all’unità abitativa di cui la pertinenza costituisce una parte complementare. |
