Trasferimenti di somme eccedenti L.20.000.000
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Le principali norme che regolano il movimento di denaro e titoli sono contenute nella Legge 197/1991 - legge antiriciclaggio -, nella Legge 4/8/1990 n. 227 ed nel D. Lgs. 30/4/1997 n. 125. La prima di queste disposizioni ha imposto il divieto di uso di denaro contante o titoli al portatore per importi superiori a lire 20.000.000 e l'obbligo della canalizzazione presso intermediari abilitati delle transazioni superiori a detto limite. La sanzione prevista per l'inadempimento è pari al 40%. (attenzione: qualche azienda usa ancora registrare in contabilità movimenti di "cassa" superiori al detto limite e pertanto ognuna di queste registrazioni è punibile). La seconda Legge ha introdotto l'obbligo di compilazione del quadro denominato W della dichiarazione annuale dei redditi. Al fine di monitorare a fini fiscali i trasferimenti, in tale quadro occorre indicare:
L'obbligo di compilazione di tale modulo sussiste anche in caso di operazioni poste in essere da esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria. Le sanzioni inizialmente previste erano: in caso di omessa indicazione delle consistenze era applicabile la sanzione di lire 1.000.000 mentre in caso di omessa indicazione dei trasferimenti la violazione era punita con la pena pecuniaria dal 5% al 25% degli importi non dichiarati; a seguito dell'introduzione del D.p.r. 471/1997 queste sanzioni devono considerarsi abrogate ed è ora applicabile la sola sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 4.000.000. A tre anni dall'approvazione del D. Lgs. 30/4/1997 n. 125, in vigore dal 14 giugno dello stesso anno, in materia di circolazione transfrontaliera di capitali si ritiene opportuno rammentare gli obblighi imposti da tale legge. Diversamente da quanto previsto dalla precedente normativa (L. 4/8/90 n. 227) sono possibili i trasferimenti "al seguito", quindi senza passare attraverso un intermediario abilitato, da e verso l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari di importo superiore a £. 20.000.000, anche in valuta estera. A fronte di questa liberalizzazione è stato introdotto l'obbligo di dichiarazione all'Ufficio Italiano Cambi; in tale dichiarazione devono essere forniti tutti i dati del dichiarante ed eventualmente del soggetto per conto del quale il trasferimento è effettuato. La dichiarazione deve essere depositata:
Non sono soggetti a tale adempimento i trasferimenti di vaglia postali o cambiari, assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da banche o poste italiane, a condizione che contengano il nominativo del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. I dati sono utilizzati dall'U.I.C. per fini di contrasto del riciclaggio e per gli altri fini dell'istituto e dall'Amministrazione Finanziaria per i propri fini istituzionali. Se richiesti i dati vengono inoltre comunicati alle autorità che vigilano sugli enti creditizi ed alle autorità di Stati esteri. La sanzione a carico di chi trasferisce, o tenta di trasferire, un valore superiore ai 20.000.000 è pari al 40%. Ancora più pesante è poi la sanzione stabilita a carico di chi omette di indicare le generalità, ovvero le indica false, del soggetto per conto del quale effettua il trasferimento da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari: reclusione da sei mesi ad un anno e multa da lire 1.000.000 a 10.000.000. Oltre alle suddette sanzioni, nel caso vengano trasferiti valori eccedenti i 20.000.000 di lire senza il rispetto degli obblighi imposti dalla legge, scatta anche il sequestro immediato del 40% dell'importo in eccedenza, o senza tale limite se l'oggetto del sequestro è indivisibile o non è conosciuto l'autore dei fatti accertati oppure, ancora, se il valore non risulta agevolmente determinabile. La restituzione dei valori sequestrati può essere ottenuta depositando una cauzione oppure una fidejussione pari al 40% dell'importo in eccedenza, a garanzia del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. |
